PERMESSI PREVISTI PER L’ESERCIZIO DEL VOTO

Com’è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 è stato indetto, per domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento.

Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di voto agli operatori volontari in servizio civile e dei corpi civili di pace, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.

In occasione del citato referendum del 29 marzo 2020 trovano applicazione le disposizioni approvate con D.M. 14 gennaio 2019, recante la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale, paragrafo 8 punto 1, che prevede la concessione dei seguenti permessi:

  • 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 Km di distanza dal luogo di servizio;
  • 2 giorni per i volontari residenti oltre 500 Km dal luogo di svolgimento del servizio;
  • 2 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa;
  • 3 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei.

PERMESSI PER INCARICHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Il DPCM sopra menzionato prevede anche la possibilità da parte degli operatori volontari nominati alla carica di presidente, segretario di seggio, scrutatore, nonché rappresentante di lista, di usufruire di giorni di permesso per la durata delle operazioni elettorali secondo quanto riportato dal verbale dei lavori.

COMPUTO DEI PERMESSI

Nel computo dei permessi non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto. I permessi per votazioni sono da computare come giorni di servizio prestato e, pertanto, non decurtabili dai giorni di permesso spettanti ai volontari nell’arco dei mesi di servizio e sono comprensivi dei tempi di viaggio per poter esercitare il voto nella data prevista del 29 marzo p.v.