Si fa seguito alle circolari di pari oggetto del 24 e 25 febbraio uu.ss. per aggiornare le indicazioni per l’impiego degli operatori volontari di servizio civile sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del giorno 1 marzo 2020, adottato in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, i cui effetti decorrono a far data dal 2 marzo 2020.
In particolare, per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei  Passerini, nella regione Lombardia, e per il comune di Vo’, nella regione Veneto, è confermata la sospensione dei progetti di servizio civile, nonché la sospensione dal servizio da parte degli operatori volontari ivi residenti o domiciliati anche laddove  fossero impegnati in progetti che si realizzano in territori diversi o all’estero. Le suddette sospensioni si applicano fino all’8 marzo 2020, e vanno intese, in considerazione della straordinarietà della situazione e della durata ridotta, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019.
Per gli altri territori delle regioni Lombardia e Veneto, e per il territorio della regione Emilia-Romagna e per i territori delle province di Pesaro e Urbino e di Savona, il DPCM 1 marzo 2020, allo scopo di controllare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, stabilisce, in alcuni casi con continuità con quanto precedentemente previsto, la sospensione di numerose attività, tra le quali, a titolo di esempio, servizi educativi, formativi e informativi erogati in scuole, università, centri di aggregazione, che – come è noto – in molti casi possono avere dirette conseguenze sullo svolgimento dei progetti di servizio civile. In queste circostanze, ossia laddove le sedi degli enti fossero chiuse, oppure fossero sospese le attività (comprese quelle formative), è autorizzata, fino al prossimo 8 marzo, la sospensione dei progetti di servizio civile e agli operatori volontari in essi impegnati sono concessi i permessi straordinari sopra richiamati. Gli enti interessati, a solo scopo informativo, sono tenuti ad inviare una comunicazione all’indirizzo mail del Dipartimento emergenza@serviziocivile.it, contenente il codice del progetto interessato, la sede o le sedi di attuazione e, per ciascuna di esse, i nominativi  degli operatori volontari impegnati. Il Dipartimento utilizzerà i dati per gli adempimenti connessi alla gestione degli operatori volontari. Gli enti sono tuttavia invitati, prima di applicare le sopra richiamate sospensioni, a verificare se vi sia la possibilità di riorganizzare temporaneamente – e comunque fino all’8 marzo p.v. – il servizio degli operatori volontari, impiegandoli in attività diverse, ma correlate ai progetti, anche, se necessario, utilizzando provvisoriamente altra idonea sede, e ferma restando l’acquisizione del consenso dei volontari stessi. Se si tratta di altra sede del medesimoprogetto non occorre darne comunicazione al Dipartimento, altrimenti va inoltrata apposita informativa all’indirizzo sopra indicato specificando nell’oggetto “Cambio provvisorio di sede”.
Con riferimento, invece, a tutte le altre aree territoriali del Paese non citate precedentemente per le quali in termini generali il DPCM 1 marzo 2020 non ha inteso prorogare le sospensioni, laddove fossero stati emanati provvedimenti a carattere locale che impediscono il regolare svolgimento dei progetti di servizio civile, gli enti interessati devono inviare copia dei provvedimenti al Dipartimento, nelle modalità sopra richiamate, per consentire la necessaria valutazione delle misure da adottare anche in considerazione delle tempistiche ivi indicate. Anche in questo caso sarà opportuno che gli enti verifichino prioritariamente la possibilità di diverso impiego degli operatori volontari, come precedentemente indicato.
Riguardo poi ai progetti da realizzarsi all’estero, per i quali gli operatori volontari sono attualmente ancora impegnati in Italia ed è prevista la partenza nel mese di marzo, gli enti sono invitati a contattare il Dipartimento, anche attraverso la mail progetticonvenzioni@serviziocivile.it indicando in oggetto “Partenze estero marzo 2020”, per verificare che ci siano le condizioni necessarie a che ciò avvenga.
In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera g) del richiamato DPCM, per gli operatori volontari e per il personale degli enti di Servizio civile che abbiano fatto ingresso in Italia a partire dal quattordicesimo giorno antecedente il 1 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato negli undici comuni precedentemente evidenziati, è fatto obbligo di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale. Per le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica occorre fare riferimento a quanto previsto dai provvedimenti adottati dalle regioni.
Agli operatori volontari cui fosse eventualmente prescritta dall’autorità sanitaria competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva saranno concessi i permessi straordinari già richiamati per il periodo della prescrizione.
Infine, si rammenta a ciascun ente di servizio civile di raccomandare a tutti gli operatori volontari in servizio la necessità di adottare i comportamenti di protezione personale secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute a tutti i cittadini (cfr. http://www.salute.gov.it/), così da favorire una generale azione di prevenzione.
Sul sito del Dipartimento saranno pubblicati gli opportuni aggiornamenti rispetto
alle disposizioni contenute nella presente circolare che produce effetto dalla data del 2
marzo 2020.